ART ECONOMY 24
Sotto la lente
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23 febbraio 2009
Fondazioni, la parola all'esperto Francesco Florian
di Maria Adelaide Marchesoni

Perché si costituisce una fondazione?
Occorre distingure tra persone fisiche e persone giuridiche (società in particolare). Le persone fisiche costituiscono una fondazione principalmente sulla base di due circostanze: esistenza di una collezione o raccolta d'arte cui dare collocazione, mantenimento e cura per il futuro ovvero fornire sostegno al mondo dell'arte, sulla base di uno spirito filantropico. Per quanto riguarda le societàla creazione di una fondazione esalta e rende sistema l'attività culturale che,oramai,è tipica di ogni impresa commerciale.

Quanto costa costituire una fondazione?
Distinguiamo due parametri, il costo della costituzione in sé e il patrimonio necessario al riconoscimento giuridico. Per quanto riguarda il primo aspetto, chiaramente dipende dai professionisti che seguono l'atto costitutivo. Circa il secondo aspetto, dipende dove si va a richiedere il riconoscimento giuridico, se in Prefettura o in Regione. Per le prefetture vale la lettera del dpr 361/2000 che afferma che "Ai fini del riconoscimento è necessario […] che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo". Da ciò consegue una notevole discrezionalità delle prefetture. Molte regioni hanno invece disciplinato con decreto l'ammontare minimo del patrimonio indisponibile (ad. es. Regione Lombardia 52.000, Regione Piemonte 77.000). Da sottolineare che in questi ultimi anni si richiede, oltre al patrimonio disponibile, anche un minimo di cassa per le prime "spese", che varia da ente ad ente.

Ci sono disposizioni che danno benefici fiscali a chi possiede una fondazione?
In senso stretto no. E' la fondazione, una volta riconosciuta, che offre agevolazioni fiscali e gode di un regime di tassazione agevolato (vedi allegato)

C'è qualche ipotesi di nuove leggi o interventi fiscali in questo senso?
Al momento no.

Cosa rischia un privato che ha una fondazione che produce anche utili?
Al privato in sé niente (sempre che l'attività svolta sia lecita, chiaramente, e che non si distribuiscano gli utili realizzati). Da un punto di vista fiscale, bisogna poi capire da dove arriva quell'utile, quanta parte arriva da attività commerciale. Se l'attività commerciale supera quella istituzionale, alla fondazione si apllicano i canoni fiscali di determinazione del reddito d'impresa e se vi è utile, sussitono i presupposti di tassazione.

Qual è lo status giuridico migliore per costituire una fondazione?
Dipende dal tipo di finalità ed attività in concreto svolta. Nel settore della cultura,occorre rifarsi al Decreto Legislativo 460/97. Nella prima parte del decreto, è disciplinato l'ente non commerciale a tassazione agevolata;nella seconda parte, viene delineato il tipo fiscale ONLUS. Over ne ricorrano i presupposti, la qualificazione ONLUS della Fondazione offre maggiori vantaggi, ma occorre che siano esistenti in concreto i parametri dettati dal decreto sul tema ( Art. 10 DLGS 460/97 "Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

1. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

3. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

4. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

5. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

6. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

7. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

8. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

9. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria)
Quali benefici fiscali hanno i mecenati privati o corporate che decidono di sostenere una fondazione?
La disciplina è complessissima. I benefici fiscali dipendono sia dalla natura del donante (persona fisica o giuridica) sia dalla natura del donatario e dal settore in quale opera (onlus, fondazioni di ricerca scientifica, fondazioni che lavorano sui beni culturali etc). v. allegato dell'agenzia delle entrate.

Quali obblighi nell'eventualità che la fondazione d'arte entri in un asse ereditario?
Se la Fondazione viene nominata erede, occorre procedere ad accettazione con beneficio d'inventario; se è destinataria di un legato, essa lo acquista automaticamente; se la fondazione viene istituita per testamento, occorrerà seguire le regole dettate dal testatore.

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Galleria del giorno
Hofficina d?Arte Art Gallery
Direttore: Claudio Marcantoni
Fondata nel:
Città: Roma
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Mps Art Market Value Index

Settimana in rialzo per il Mps Art Market Value Index (+1,4%), sulla scia delle performance superiori sia del FTSE Mib (+3,1%) che dello S&P 500 (+2,0%). Tra le aste rilevanti della settimana, è stata battuta lo scorso 29 aprile da Sotheby's a New York l'asta "A Treasured Legacy: The Michael and Judy Steinhardt Judaica Collection" per 8,5 milioni di dollari, con un tasso di venduto del 92,6% per lotto e del 84,9% per valore. Ottimo risultato, oltre le aspettative, per la collezione privata di "Sir Gawaine and Lady Baillie", che ha registrato lo scorso 1 maggio a Londra 6,2 milioni di dollari. Inoltre, il 2 maggio, a Londra, è stata battuta per 9,7 milioni di dollari l'asta "Prints" con un tasso di venduto del 85,8% per lotto e del 87,7%. Per Christie's, invece, si segnalano l'asta "Prints and Multiples" battuta a New York il 30 aprile per un valore pari a 10,3 milioni di dollari e l'asta "Antiquities" che sempre nella Grande Mela è stata battuta per 6,5 milioni di dollari.